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Statuto

Art. 1

È costituito con il presente Statuto il Collegio degli Ingegneri della Provincia di Padova con sede in Padova.

Art. 2

Il Collegio ha durata indeterminata.

Art. 3

Il Collegio è una libera associazione culturale ed è apartitico.

Il suo scopo è promuovere e svolgere tutte le attività che siano atte a valorizzare, nell'interesse della collettività, l'opera e la professionalità degli ingegneri, elevandone le funzioni e il prestigio nel campo tecnico, culturale e sociale. In particolare il Collegio si propone:

  1. di promuovere studi sulle questioni tecniche di interesse sia locale che generale e di aderire alla analoghe iniziative di enti pubblici e privati;
  2. di collaborare alla preparazione e all'aggiornamento culturale e professionale degli iscritti;
  3. di collaborare alla formazione dei futuri ingegneri, anche facendoli partecipare alla vita dell'associazione;
  4. di collaborare con le altre componenti operanti nel territorio al fine di favorire e migliorare i rispettivi apporti al tessuto sociale.

L'associazione non ha scopo di lucro. In particolare è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 4

Per raggiungere i suoi scopi il Collegio potrà:

  • organizzare convegni, seminari di studio e conferenze;
  • istituire gruppi di studio su particolari problemi;
  • organizzare, quale momento di incontro, attività sportive e ricreative;
  • istituire e gestire iniziative editoriali;
  • svolgere in generale quant'altro sarà ritenuto dal Consiglio Direttivo necessario o semplicemente utile per il Collegio

Art. 5

Fanno parte del Collegio i soci effettivi, i soci aderenti ed i soci sostenitori, i quali tutti con l'iscrizione si impegnano ad accettare le norme del presente Statuto.
Possono essere soci effettivi coloro che sono in possesso di titolo di studio universitario di ingegneria.
Possono essere soci aderenti anche i non ingegneri, secondo le modalità previste del Regolamento.
Possono essere soci sostenitori, previa accettazione del Consiglio Direttivo, le persone fisiche e gli enti che sono interessati a sostenere, anche economicamente, le attività del Collegio.
E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'esclusione degli associati è disciplinata dall'art. 24 comma 3 C.C.. In particolare può essere escluso il socio che non esegua in tutto o in parte il pagamento della quota associativa.
Tutti gli associati maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il contributo che egli versa all'associazione.

Art. 6

Per divenire soci effettivi o aderenti del Collegio occorre compilare la scheda di ammissione e versare la relativa quota associativa annuale.
Il mancato pagamento della quota associativa, oltre i termini fissati dal Consiglio Direttivo, dà luogo automaticamente alla sospensione dall'uso dei servizi forniti dal Collegio.
La quota è instrasmissibile, salvo quanto fosse eventualmente previsto dalla legge per i trasferimenti a causa di morte. La quota non è rivalutabile.

Art. 7

Sono organi del Collegio:

  • l'Assemblea dei soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il o i Vice Presidente/i;
  • il Consigliere Segretario;
  • il Consigliere Tesoriere.

Art. 8

L'anno sociale inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 9

L'assemblea è formata da tutti i soci ed è ordinaria o straordinaria. In essa hanno diritto al voto solo i soci in regola con la quota annuale.
L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno; essa è convocata dal Presidente, per decisione autonoma o su richiesta di almeno tre membri del Consiglio Direttivo o di almeno 1/20 dei soci. In quest'ultimo caso la convocazione deve venire al più presto e comunque non oltre tre mesi dalla richiesta.
L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'assemblea, dovrà essere inviato a mezzo lettera ai soci almeno 15 giorni prima della fissata per l'adunanza. Fermo restando il termine di 15 giorni, l'invio della lettera di convocazione potrà essere sostituito con l'avviso pubblicato su due numeri consecutivi dell'organo di stampa edito dal Collegio.

Per la validità dell'assemblea ordinaria occorre la presenza di almeno un ventesimo dei soci.

Art. 10

Sono compiti dell'assemblea ordinaria:

  • L'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo proposti dal Consiglio Direttivo.
  • La elezione, nell'ambito dei soci aventi diritto al voto, dei componenti il Consiglio Direttivo.
  • La nomina, in ogni riunione, di due scrutatori con il compito di verificare gli aventi diritto al voto e le deleghe.
  • L'Assemblea su proposta del Consiglio può modificare il numero dei consiglieri in funzione dell'attività del Collegio. Il numero non deve essere inferiore a 9.

Art. 11

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti e dei soci deleganti. Ogni socio può delegare per iscritto il proprio voto soltanto ad un altro socio. Ciascun socio può essere portatore di non più di due deleghe.

Art. 12

L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario ovvero su richiesta formale un ventesimo dei soci. In quest'ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro un mese dalla richiesta con le modalità di cui l'art. 9.

E' compito dell'assemblea straordinaria la modifica dello statuto.

La verbalizzazione delle deliberazioni assembleari, i bilanci ed i rendiconti sono trasfusi su appositi libri che sono depositati presso la sede dell'associazione affinché ciascun associato possa prenderne visione.

Art. 13

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno un ventesimo dei soci.

L'Assemblea straordinari delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti e non sono ammesse deleghe.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo del Collegio. Esso è composto da quindici membri eletti salvo diversa deliberazione dell'Assemblea anche ordinaria. Tra i suoi componenti esso elegge il Presidente, uno o più vice Presidenti, il Segretario e il Tesoriere. Le funzioni del Tesoriere possono essere espletate anche dal Segretario o dal Presidente.
In caso di decadenza di un membro del Consiglio Direttivo, subentra nella carica il socio effettivo che ha ricevuto il numero maggiore di voti tra quelli non eletti.
Il Consiglio Direttivo può decidere la decadenza dalla carica dei Consiglieri che, senza un giustificato motivo, non siano presenti per due riunioni consecutive del Consiglio.

Art. 15

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

  • Applicare lo statuto del Collegio.
  • Emanare i regolamenti che eventualmente riterrà necessari per integrare lo statuto.
  • Determinare l'ammontare del contributo annuo sociale per ogni categoria di soci.
  • Ammettere soci sostenitori.
  • Sottoporre il bilancio consuntivo e quello preventivo all'assemblea dei soci per l'approvazione.
  • Nominare nel proprio ambito il Presidente, uno o più Vice Presidenti, il Segretario, il Tesoriere.
  • Assegnare a ciascun Vice Presidente le proprie funzioni.

Il Consiglio ha facoltà di delegare il coordinamento di particolari iniziative a soci i quali agiranno a nome e per conto del Consiglio Direttivo. I deleganti riferiranno al Consiglio Direttivo.

Art. 16

Il Consiglio si riunisce su richiesta del Presidente o di tre dei suoi componenti.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei consiglieri intervenuti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 17

Il Presidente ha la rappresentanza del Collegio.

Egli convoca il Consiglio Direttivo e l'assemblea dei soci, assumendone la presidenza e firmando i relativi verbali con il Segretario. In caso di sua assenza o di impedimento, le sue funzioni sono assunto temporaneamente da uno dei Vice Presidenti.

Art. 18

Il Segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Compila e firma con il Presidente i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e quelli dell'assemblea. Aggiorna l'elenco degli iscritti, custodisce l'archivio e cura l'espletamento delle pratiche d'ufficio, dà supporto ai soci ai quali sono delegate funzioni per particolari iniziative.

Art. 19

Il Tesoriere cura la tenuta delle scritture contabili e la redazione dei conseguenti adempimenti, redige il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre al Consiglio Direttivo, risponde della cassa e dei beni sociali di cui tiene aggiornato l'inventario.

Art. 20

I Consiglieri durano in carica due anni e sono rieleggibili. Essi non hanno diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute per adempiere ad incarichi connessi al loro ruolo.

Art. 21

In caso di scioglimento del Collegio, materia di competenza esclusiva dell'Assemblea Straordinaria, verrà redatto un inventario finale. E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Fondazione
Il 5 maggio 1977 è nato il Collegio degli Ingegneri della provincia di Padova.
Contatti
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